Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 21/09/2001 n. 389

2. L'avviso di convocazione può essere effettuato a mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al comma precedente.

3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con le modalità di cui all'articolo 2367, secondo comma, del codice civile.

6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località del territorio italiano indicate nell'avviso.

7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica.

8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3, comma 7, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma, del codice civile: "Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con Decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209)".

- Si riporta il testo dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259: "Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20: "7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della Legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".

Art. 7. Delibere del consiglio

1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.

3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.

4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.

5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

Art. 8. L'amministratore

1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonchè nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la Legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.

4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda. Nota all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonchè qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili".

Art. 9. Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore

1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età.

2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.

3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.

Art. 10. Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il collegio è nominato con Decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni.

3. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalità.

5. Le indennità dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con Decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. "Art. 1 (Registro dei revisori contabili).

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile". Titolo II Organizzazione dell'ente

Art. 11. Uffici dirigenziali

1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale, tenendo conto del nuovo assetto funzionale derivante dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, secondo criteri di efficiente dimensionamento delle strutture territoriali.

2. Gli uffici di livello dirigenziale sono individuati con successiva previsione statutaria con la quale si determina anche il numero massimo degli stessi uffici ed i criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilità in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi.

3. Ai dirigenti preposti agli uffici, di cui al comma precedente, sono attribuiti, con appositi provvedimenti dell'amministratore, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Nota all'art. 11:

- Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, reca: "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 12. Uffici centrali e periferici

1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.

3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.

4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti. Nota all'art. 12:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 13. Controlli interni

1. È istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalità

a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi

b) vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonchè sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo

c) segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni

d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.

2. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio. Nota all'art. 13:

- La Legge 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 14. Ufficio relazioni con il pubblico

1. È istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti

a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti

c) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli a spetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

2. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno. Nota all'art. 14:

- Il capo III della Legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Art. 15. Personale

1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.

 

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